Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge sulla Sicurezza Stradale

Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge sulla Sicurezza Stradale in vigore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007

L'obiettivo è quello dell'inasprimento delle sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, in considerazione dei dati sempre più allarmanti sull'incidentalità e mortalità sulle strade: superamento dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, utilizzo del telefonino durante la guida.

SINTESI DEGLI ARTICOLI MODIFICATI

- Guida senza patente
L'articolo 1 del D.L. modifica l'articolo 116 del Codice della Strada e prevede che chi guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti sarà punito con ammenda da 2.257,00 a 9.032,00 Euro.

- Limitazione alla guida
L'articolo 2 modifica l'articolo 117, come da direttiva europea, e prevede l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 KW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 KW /kg con patente A conseguita da almeno 2 anni.

- Neopatentati
Il comma 2 bis prevede che i neopatentati, ai quali sia stata rilasciata la patente dopo il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto, non potranno guidare veicoli con potenza (riferita alla tara) superiore a 50 KW/t.

- Trasporto dei minori
Il comma 3 vieta in modo assoluto di trasportare minori di 4 anni su veicoli a due ruote. La sanzione amministrativa va da 148,00 a 594,00 Euro.

- Velocità dei veicoli
L'articolo 3 modifica l'articolo 142. Chiunque superi di 40 km/h, ma non oltre 60, i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una sanzione da 370,00 a 1.458,00 Euro e alla sospensione della patente da tre a sei mesi.
Se si superano i limiti di oltre 60 km/h la sanzione va da 500,00 a 2.000,00 Euro e la sospensione della patente da sei a dodici mesi.

- Uso dei dispositivi radiotrasmittenti (cellulari) durante la guida
L'articolo 4 modifica l'articolo 173 e vieta l'uso di qualsiasi apparecchio che distragga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano. Le multe vanno da 148,00 a 594,00 Euro.

- Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti
L'articolo 5 modifica l'articolo 186 e 187 e prevede tre livelli di sanzioni:

A) per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro la sanzione va da 500,00 a 2.000,00 Euro.
Confermata la pena dell'arresto fino ad un mese e sospensione della patente da tre a sei mesi;

B) con tasso alcolemico eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro la sanzione va da 800,00 a 3.200,00 Euro, arresto fino a tre mesi, sospensione della patente da sei mesi a un anno;

C) con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione va da 1.500,00 a 6.000,00 Euro, arresto fino a sei mesi, sospensione della patente da uno a due anni.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da 1.000,00 a 4.000,00 Euro e con l'arresto fino a tre mesi.
Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica provoca un incidente.

- Disposizioni per promuovere la consapevolezza dei rischi guidando in stato di ebbrezza
L'articolo 6 prevede l'obbligo per i titolari e i gestori di locali, in cui si svolgano spettacoli o altre forme di intrattenimento, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato d'ebbrezza.