Conversione in legge del Decreto Legge n. 177 del 3 agosto 2007 sulla Sicurezza Stradale
L'obiettivo è quello di incrementare il livello di sicurezza nella circolazione.
SINTESI DEGLI ARTICOLI MODIFICATI
- Guida senza patente
L'articolo 1 del D.L. modifica l'articolo 116 del Codice della Strada e prevede che chi guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti sarà punito con ammenda da 2.257,00 a 9.032,00 euro.
- Limitazione alla guida
L'articolo 2 modifica l'articolo 117, come da direttiva europea, e prevede l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 KW o con rapporto/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 KW / kg con patente A conseguita da almeno 2 anni.
- Neopatentati
Il comma 2 bis prevede che i neopatentati, ai quali sia stata rilasciata la patente dopo il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto, non potranno guidare veicoli con potenza (riferita alla tara) superiore a 50 KW/t per un anno.
- Trasporto dei minori
Il comma 3 vieta in modo assoluto di trasportare minori di 5 anni su veicoli a due ruote. La sanzione amministrativa va da 148,00 a 593,00 euro.
- Velocità dei veicoli
L'articolo 3 modifica l'articolo 142. Chiunque superi di 40 km/h, ma non oltre 60, i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una sanzione da 370,00 a 1.458,00 euro e alla sospensione della patente da tre a sei mesi. se si superano i limiti di oltre 60 km/h la sanzione va da 500,00 a 2.000,00 euro e la sospensione della patente da sei a dodici mesi.
- Uso dei dispositivi radiotrasmittenti (cellulari) durante la guida
L'articolo 4 modifica l'articolo 173 e vieta l'uso di qualsiasi apparecchio che distragga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano. Le multe vanno da 148,00 a 594,00 euro.
- Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti
L'articolo 5 modifica l'articolo 186 e 187 e prevede tre livelli di sanzioni:
A) per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro la sanzione va da 500,00 a 2.000,00 euro;
B) con tasso alcolemico eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi la sanzione va da 800,00 a 3.200,00 euro, arresto fino a tre mesi,sospensione della patente da sei mesi a un anno;
C) con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione va da 1.500,00 a 6.000,00 euro, arresto fino a sei mesi, sospensione della patente da uno a due anni.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da 1.000,00 a 4.000,00 euro e con l'arresto fino a tre mesi.
Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica provoca un incidente.
I locali pubblici non potranno vendere bevande alcoliche dopo le 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
- Disposizioni per promuovere la consapevolezza dei rischi guidando in stato di ebbrezza
L'articolo 6 prevede l'obbligo per i titolari e i gestori di locali, in cui si svolgano spettacoli o altre forme di intrattenimento, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonchè le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.
- Nuove disposizioni per la sosta-fermata
Divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria. La sanzione va da 200,00 a 400,00 euro.
- Fondo contro l'incidentalità notturna
Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo contro l'incidentalità notturna. Chi viola gli articoli 141, 142, 186 e 187 del Codice della Strada tra le ore 20 e le ore 7 avrà una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200,00 euro che vengono destinati al Fondo per corsi all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.